DM 17/12/2009, integrato dal DM 15/02/2010 - SISTRI

Il SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) nasce nel 2009 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel più ampio quadro di innovazione e modernizzazione della Pubblica Amministrazione per permettere l'informatizzazione dell'intera filiera dei rifiuti speciali a livello nazionale e dei rifiuti urbani per la Regione Campania.

Il Sistema semplifica le procedure e gli adempimenti riducendo i costi sostenuti dalle imprese e gestisce in modo innovativo ed efficiente un processo complesso e variegato con garanzie di maggiore trasparenza, conoscenza e prevenzione dell'illegalità.

Da un sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) - si passa a soluzioni tecnologiche avanzate in grado, da un lato, di semplificare le procedure e gli adempimenti con una riduzione dei costi sostenuti dalle imprese e, dall’altro, di gestire in modo innovativo e più efficiente, e in tempo reale, un processo complesso e variegato che comprende tutta la filiera dei rifiuti, con garanzie di maggiore trasparenza e conoscenza.

 

Riferimenti normativi
DM  17/12/2009
ALL. IA - Procedura di iscrizione
ALL. IB - Procedura per l'installazione dei dispositivi Black Box
ALL. II - Ripartizione dei contributi per categoria di soggetti obbligati
ALL. III- Esemplificazione grafica delle schede SISTRI per le varie categorie di soggetti obbligati
 
DM 15/02/2010
ALL. I - nuovi moduli di iscrizione al SISTRI
 
Destinatari

L'articolo 1 del decreto ministeriale individua:

  • Categorie di soggetti obbligati ad iscriversi

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.

PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n.152/2006, con più di dieci dipendenti.

REGIONE CAMPANIA

- i Comuni, gli Enti e le Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.

COMMERCIANTI ED INTERMEDIARI

- i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.

CONSORZI

- i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati.

TRASPORTATORI PROFESSIONALI

- le imprese di cui all’articolo 212, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.

OPERATORI DEL TRASPORTO INTERMODALE

- il terminalista concessionario dell’area portuale di cui all’articolo 18 della legge n. 84/1994 e l’impresa portuale di cui all’articolo 16 della medesima legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;

- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

RECUPERATORI E SMALTITORI

- le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.
  • Categorie di soggetti con iscrizione al SISTRI facoltativa
PRODUTTORI INIZIALI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006, che non hanno più di dieci dipendenti;

- gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che producono rifiuti non
pericolosi;

- le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184*, comma 3, lettere c), d) e g), del decreto legislativo n. 152/2006.

TRASPORTATORI IN CONTO PROPRIO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

- le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006.

Il Sistri e le Istituzioni
La gestione del SISTRI è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente che dovrà, altresì, garantire la messa a disposizione dei dati sulla produzione, movimentazione e gestione dei rifiuti.
In particolare, il SISTRI sarà interconnesso telematicamente con:

    * l’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale - che fornirà, attraverso il Catasto Telematico, i dati sulla produzione e la gestione di rifiuti alle Agenzie Regionali e Provinciali di Protezione dell’Ambiente, che a loro volta provvederanno a fornire i medesimi dati alle competenti Province;

    * l’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, in ordine ai dati relativi al trasporto dei rifiuti.

Per garantire la tracciabilità dei rifiuti speciali, anche per quanto riguarda il trasporto marittimo e ferroviario, il SISTRI sarà interconnesso con i sistemi informativi della Guardia Costiera e delle Imprese ferroviarie.
 
Modalità d'iscrizione
PRIMA FASE - ISCRIZIONE

L'Operatore si iscrive al SISTRI utilizzando, a sua scelta, una delle seguenti modalità:
- on line attraverso il sito www.sistri.it
- fax al numero 800 05 08 63
- telefono al numero 800 00 38 36

In tutti i casi l'utente dovrà prendere visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e comunicare i propri dati relativi all'iscrizione al SISTRI tramite il modulo di iscrizione.

SECONDA FASE - CONSEGNA DEI DISPOSITIVI


La consegna dei dispositivi USB e delle black box (per le sole imprese di trasporto) avverrà:

    * per le imprese di trasporto iscritte all’ Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la Sezione regionale o provinciale dell’Albo competente;
    * per tutti gli altri operatori, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la propria sede legale, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali, o loro società di servizi. Nel caso in cui l’operatore abbia anche una o più unità locali, la consegna verrà effettuata presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale.

L’addetto del Sito di distribuzione consegna al legale rappresentante dell’Operatore (o a persona delegata) un plico contenente:

    * il/i dispositivo/i USB già precedentemente personalizzato/i;
    * la/e stampa/e in busta cieca della password per l’accesso al Sistema, la password di sblocco del/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell’identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
    * nel caso in cui l’operatore sia un trasportatore, la lista delle officine autorizzate ad installare le black box nelle province interessate, stampata dal sito del portale SISTRI, con l’indicazione del periodo temporale entro cui fissare l’appuntamento per l’installazione, e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l’installazione delle black box devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l’avvio dell’operatività del sistema. Il termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l’avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.
Modalità operative smeplificate
L’articolo 7 del decreto prevede la possibilità per le piccole imprese ivi indicate, previa iscrizione al SISTRI ai sensi dell’articolo 3, di adempiere agli obblighi di cui al decreto tramite delega alle organizzazioni imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale, o società di servizi di loro diretta emanazione. In tale ipotesi le organizzazioni imprenditoriali, o le loro società di servizi, sono tenute ad iscriversi al SISTRI e provvedono alla compilazione del registro cronologico e delle singole schede SISTRI. La responsabilità delle informazioni inserite nel SISTRI rimane comunque a carico del soggetto delegante.
 
Modalità di pagamento
Nell'All. 2 del DM 17/12/2009 è definita la ripartizione dei contributi per ciascuna categoria di soggetti obbligati. Le modalità di pagamento sono definite come segue:

A) per le imprese, ad esclusione di quelle di raccolta e trasporto dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione alla tipologia di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) ed alle quantità degli stessi, è dovuto in un’unica soluzione:
- per ciascuna unità locale e per la sede legale, qualora quest’ultima produca e/o gestisca rifiuti;
- per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta all’interno dell’unità locale o della sede legale.
Per le imprese che producono sia rifiuti pericolosi che rifiuti non pericolosi, si applica  il contributo relativo ai rifiuti pericolosi. Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo dovuto è dato dalla sommatoria del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti pericolosi e del contributo corrispondente alla quantità di rifiuti non pericolosi.
Per le unità locali in cui insistano più unità operative da cui originano autonomamente rifiuti (è il caso, in genere, dei grandi gruppi industriali che dispongono di siti caratterizzati dalla presenza di più stabilimenti) e per le quali sono richiesti distinti dispositivi USB per ciascuna unità operativa, il pagamento dei contributi dovrà essere effettuato per ciascuna di esse.

B) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo è dovuto per la sede legale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.
Per le imprese che trasportano sia i rifiuti pericolosi che non pericolosi, il contributo relativo alla sede legale è dato dalla sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto per il quantitativo autorizzato di rifiuti pericolosi.
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto di rifiuti pericolosi che al trasporto di rifiuti non pericolosi, il contributo è dovuto per l’importo relativo ai rifiuti pericolosi.

C) per le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti di cui all’art. 212, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, il contributo è dovuto in base alla categoria dei produttori di appartenenza; esse, inoltre, sono tenute al pagamento del contributo per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti.

D) per i Comuni della Regione Campania, il contributo è determinato in base al numero degli
abitanti.

E) per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani della Regione Campania, il contributo è dovuto in relazione alla popolazione complessivamente servita.

F) per i consorzi, gli intermediari, i terminalisti, gli operatori logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali, le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e loro società di servizi il contributo è unico ed è quello previsto nell’ allegato II del Decreto ministeriale.

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato presso qualsiasi Ufficio Postale, il proprio istituto bancario o, se il pagamento viene effettuato in contanti, presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato (Banca d’Italia).
Ciascun Operatore, non appena si iscriverà al SISTRI, riceverà un numero di pratica e, successivamente, nel più breve tempo possibile, dovrà effettuare il pagamento del contributo di sua competenza per acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti.

All'indirizzo http://www.sistri.it/index.php?option=com_content&view=article&id=74&Itemid=59 sono indicate le causali da utilizzare per l pagamento ai suddetti sportelli.

Dopo aver effettuato il pagamento dei contributi dovuti, gli Operatori dovranno comunicare al SISTRI, via fax al numero verde 800 05 08 63 o via e-mail all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., i seguenti estremi di pagamento:
- numero della quietanza di pagamento rilasciata dalla Sezione della Tesoreria Provinciale presso la quale è stato effettuato il pagamento, ovvero il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero il numero del “Codice Riferimento Operazione” (CRO) del bonifico bancario;
- l’importo del versamento;
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento.
 
Gli Operatori saranno poi contattati dalle Camere di Commercio, dalle Associazioni imprenditoriali ovvero dalle Sezioni regionali e provinciali dell’Albo Gestori Ambientali per la comunicazione della data dell’appuntamento per la consegna dei dispositivi USB e delle black box.