Il D.M 3 agosto 2015: nuovo codice di prevenzione incendi.

È entrato in vigore il 18 novembre il Decreto Ministeriale contenente il nuovo Codice di Prevenzione Incendi.

Il 20 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015 recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. Tale Codice di prevenzione è entrato in vigore ‘il novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana’, quindi il 18 novembre 2015.

Tale decreto nasce dalla necessità di semplificare e razionalizzare l'attuale normativa relativa alla prevenzione degli incendi ‘tramite l'introduzione di un unico testo di disposizioni di prevenzione incendi applicabili ad attività soggette ai controlli, e mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico più vicino e connesso al progresso tecnologico e agli standard internazionali’.
In linea essenziale le principali novità apportate danno modo a tutte le metodologie di progettazione della sicurezza  antincendio, di poter essere applicate a tutti i tipi di attività, attraverso soluzioni più semplici, realizzabili e comprensibili.
Il tutto è strutturato in moduli di agevole accessibilità, guidando il progettista antincendio all’individuazione di soluzioni progettuali appropriate per le specifiche attività, con metodi riconosciuti che consentono di individuare specifiche soluzioni progettuali valide ed alternative.
Il linguaggio utilizzato è conforme agli standard internazionali e le diverse disposizioni previste in materia di prevenzione incendi sono state unificate.
Con tale Testo i frequentatori delle attività sono considerati fattori sensibili nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità motorie, sensoriali, cognitive, ecc.
Il documento è stato redatto in modo da poter essere aggiornato facilmente tenendosi al passo al continuo progresso tecnologico.

Il testo è costituito da cinque articoli ed un allegato.
Il primo articolo (Approvazione e modalità applicative delle norme tecniche di prevenzione incendi) indica che le norme tecniche di prevenzione incendi approvate ‘si possono applicare alle attività di cui all’articolo 2 in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi dei vari decreti del Ministro dell’interno; l’articolo 2 (Campo di applicazione), infatti descrive le tipologia di attività alle quali tali norme tecniche si devono applicare.
L’articolo 3 disciplina l’impiego dei prodotti per uso antincendio, mentre l’articolo 4 si sofferma sul monitoraggio, arrivando dunque all’articolo 5 con le disposizioni finale e le norme tecniche che restano comunque valide.
L’allegato, relativo alle Norme Tecniche di Prevenzione Incendi, strutturato in varie sezioni, riporta i principi fondamentali di progettazione della sicurezza antincendio, misure di prevenzione, protezione e gestionali, regole tecniche verticale (applicabile ad attività specifiche), metodi progettuali.

Il Decreto ufficiale è consultabile al seguente link