LO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO E LE NORME DI SICUREZZA

Il 4 novembre è entrato in vigore il nuovo testo dell'articolo 603-bis del codice penale che punisce lo sfruttamento del lavoro con la contemporanea presenza di violazioni in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro.

Le ipotesi di reato contemplate dal nuovo articolo (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) sono:
- Reclutamento di  lavoratori approfittandosi dello loro stato di bisogno e reclutandoli con lo scopo di destinarli a terzi in condizioni di sfruttamento;
- Impiego di manodopera, anche assunta, sottoponendola a condizioni di sfruttamento approfittando del loro stato di bisogno.
Lo sfruttamento sussiste in particolari condizioni:
- Retribuzioni difformi dai contratti collettivi nazionali ripetute più volte durante il rapporto lavorativo;
- Violazione degli orari lavorativi, ai riposi e alle ferie ripetuta più volte;
- Violazioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Sottoposizione del lavoratore a degradanti condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza ed alloggiative.
La norma prevede sanzioni con reclusione da uno a sei anni e multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore. Nei casi di violenza e minacce si arriva alla reclusione dai dai cinque agli otto anni e sanzione pecuniaria da 1000 a 2000 euro per ogni lavoratore.
Nei casi in cui i lavoratori siano più di tre, siano reclutati minori in età non lavorativa o si spongono i lavoratori a situazioni di grave pericolo, le pene aumentano da un terzo alla metà di quelle previste.