La riduzione del premio per prevenzione

Pubblicato dall'Inail sul proprio sito internet il nuovo modello OT 24 per l'anno 2018 e la relativa guida alla compilazione. Con tale modello le aziende, operative da almeno due anni e che abbiano effettuato nel 2017 interventi migliorativi delle condizioni di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, possono richiedere all'istituto assicuratore, entro il 28 febbraio 2018, la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione.
Il nuovo modello, sostanzialmente identico

a quello dell'anno scorso, presenta due sole novità, nelle seguenti sezioni:
– C16 "l'azienda ha effettuato nel corso dell'anno 2017 una analisi termografica a una o più parti di impianto elettrico e ha conseguentemente attuato le opportune azioni correttive";
– D2 "l'azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all'art. 30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla prassi di riferimento UNI/PdR 22:2016 per il settore dei servizi ambientali territoriali".
Inoltre, nell'ambito del modello è stato effettuato il seguente spostamento:
– l'intervento ex C4 del modello OT24/2017 è stato inserito nel modello OT24/2018 nella sezione E 17: "L'azienda ove sono occupati meno di 10 lavoratori dispone del piano per la gestione dell'emergenza in caso di incendio e ha effettuato la prova di evacuazione almeno una volta l'anno, con verifica dell'esito (ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3 comma 2 del d.m. 10/3/98 e di quelle che operano nei cantieri temporanei e mobili)".
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo, pari a cento.
Per poter accedere alla riduzione è necessario aver effettuato interventi in base ai quali viene attribuito un punteggio minimo pari a cento.
L'agevolazione in esame, rientra tra i "benefici normativi e contributivi" pertanto è necessario che, al momento della concessione del beneficio, i datori di lavoro siano in possesso dei seguenti requisiti:
– applicazione integrale della parte economica e normativa degli accordi e dei contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché degli altri obblighi di legge;
– inesistenza, a carico del datore di lavoro o del dirigente responsabile, di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi in ordine alla commissione delle violazioni, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di cui all'allegato A del Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007 o il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito (cd. "cause ostative");
– possesso della regolarità contributiva nei confronti di INAIL e INPS.
È richiesto, inoltre, anche il possesso della regolarità in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. Tale requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.
L'istanza va presentata esclusivamente con modalità telematica accedendo alla sezione Servizi on line del sito internet dell'Istituto.
L'INAIL, entro 120 giorni, dal ricevimento della domanda comunica all'azienda il provvedimento adottato adeguatamente motivato.
La riduzione eventualmente riconosciuta dall'Istituto opera solo per l'anno nel quale è stata presentata la domanda ed è applicata dall'azienda in sede di regolazione del premio dovuto per il medesimo anno.

 

(fonte:www.tecnici24.ilsole24ore.com)

Il file è scaricabile al seguente link.

28 luglio 2017