Luoghi di lavoro: obblighi

Obblighi, notifiche e viabilità nei luoghi di lavoro

Ai sensi dell’art. 62 del D. Lgs. 81/2008, il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si intendono per luoghi di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o

dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
 
A soffermarsi sulla definizione dei luoghi di lavoro, sugli obblighi dei datori di lavoro e a dare utili suggerimenti relativi alla sicurezza è un documento relativo al progetto Impresa Sicura, un progetto multimediale - elaborato da EBER, EBAM, Regione Marche, Regione Emilia-Romagna e Inail - che è stato validato dalla Commissione Consultiva Permanente come buona prassi nella seduta del 27 novembre 2013 e che ha affrontato in questi anni il tema della sicurezza in vari comparti lavorativi.
 
In particolare nel documento “ Settore agroalimentare_La lavorazione della carne”, sono forniti, con alcuni riferimenti anche alle specificità di questo specifico settore agroalimentare, diverse indicazioni sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente.
 
Ad esempio si ricorda che l’articolo 64 del D.Lgs. 81/2008 richiede che il datore di lavoro provveda affinché:
a) “i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti dell’allegato IV del D. Lgs. 81/08;
b) le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne l’utilizzazione in ogni evenienza;
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori quanto più rapidamente possibile;
d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento”.
Senza dimenticare che i luoghi di lavoro “devono essere strutturati tenendo conto, dei lavoratori disabili; in particolare per quanto riguarda porte, vie di circolazione, ascensori e relative pulsantiere, scale e accessi alle medesime, docce, gabinetti e altri posti di lavoro devono poter essere utilizzati anche dai lavoratori disabili”.
 
Si sottolinea poi che è vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.
 
Tuttavia, come ricordato all’articolo 65 del Testo Unico, “possono essere destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi”.
 
Inoltre si ricorda che la eventuale costruzione e realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché gli ampliamenti e le ristrutturazioni di quelli esistenti, “devono essere eseguiti nel rispetto della normativa di settore ed essere notificati all’organo di vigilanza competente per territorio (art. 67, D.Lgs. 81/2008)”. 
E tale notifica “deve indicare gli aspetti relativi:
- alla descrizione delle lavorazioni e delle principali modalità di esecuzione delle stesse;
- alla descrizione delle caratteristiche dei locali e degli impianti”.
In particolare il documento ricorda che con decreto del 18 aprile 2014 “sono state individuate le informazioni da trasmettere all’organo di vigilanza in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazione di quelli esistenti, mediante l’apposito modello unico nazionale di informazioni da trasmettere alle ASL”. E si ricorda che la notifica è obbligatoria “qualora l’intervento interessi almeno 4 lavoratori e deve sempre essere presentata tramite i SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di insediamento”. 
Nel documento di Impresa Sicura è riportato un esempio di modello unico nazionale per la notifica.
 
Il documento si sofferma anche sulle caratteristiche e dotazioni degli ambienti di lavoro.
 
Si segnala che “gli ambienti di lavoro delle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori e quelle soggette a sorveglianza sanitaria devono rispettare i limiti di altezza (altezza netta non inferiore a m 3, per i locali da destinarsi o destinati ad uffici i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente), cubatura (non inferiore a m3 10 per lavoratore) e superficie (2 m² per ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente) indicati nell’Allegato IV del D. Lgs. 81/08. I valori relativi alla cubatura ed alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione dei mobili, macchine ed impianti fissi”.
E si indica che l’altezza netta dei locali è “misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti e delle volte”.
 
Tra i vari importanti aspetti relativi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, il documento si sofferma innanzitutto sulla viabilità.
 
Si sottolinea infatti, come più volte ricordato anche dalla nostra rubrica Imparare dagli errori, che i veicoli e le attrezzature di lavoro mobili o semoventi rappresentano uno dei principali fattori di infortuni gravi o fatali. E dunque devono essere previste vie di circolazione separate per persone e veicoli tutte le volte che sia tecnicamente possibile.
In particolare:
- strade adeguate devono garantire ai veicoli un accesso sicuro a tutte le aree esterne all’azienda;
- devono essere fornite disposizioni per parcheggiare in modo sicuro i veicoli in luoghi appropriati e devono essere previsti segnali di pericolo conformi alla normativa nazionale in materia di segnaletica stradale;
- laddove tecnicamente possibile, i passaggi pedonali devono essere separati dalle aree di lavoro e di circolazione dei veicoli;
- i bordi dei passaggi pedonali devono essere chiaramente delineati, preferendo barriere e materiali di protezione alla semplice segnaletica;
- la segnaletica deve essere ben visibile sia di notte che di giorno. A tale scopo può essere utilizzata pittura gialla o bianca rifrangente per segnaletica stradale e se necessario adottare anche idonea illuminazione;
- la segnaletica che identifica i passaggi pedonali deve essere chiara ed esplicita.  Non deve sussistere alcun dubbio su cosa la segnaletica indichi, se un passaggio pedonale, un’area destinata all’attraversamento delle attrezzature o altre zone pericolose, ad esempio l’area destinata alla circolazione dei mezzi operativi;
- segnali verticali o orizzontali devono essere posti alle estremità dei passaggi pedonali e ripetuti ad intervalli secondo quanto necessario;
- segnali appropriati devono essere utilizzati laddove i passaggi pedonali incrocino le strade.   

 

14 ottobre 2017