La Conferenza delle regioni ha espresso un parere favorevole sullo schema di decreto che contiene i compiti del Direttore lavori e del direttore dell’esecuzione dei contratti relativi a servizi e forniture. Si tratta di un bel passo in avanti per l’applicazione effettiva e concreta del Nuovo Codice Appalti,
dlgs 50/2016.
Direttore lavori: che compiti deve svolgere?
Il direttore dei lavori riceve dal RUP le istruzioni per garantire:
– regolarità dei lavori,
– ordine da seguire nell’esecuzione dei lavori,
– periodicità con cui presentare un rapporto sulle attività di cantiere.
Prima della scelta del contraente o della sottoscrizione del contratto, il direttore dei lavori deve fornire al RUP i documenti sullo stato dei luoghi e garantire che non ci sono impedimenti che ostacolano lo sviluppo del progetto.
Il direttore dei lavori deve inoltre verificare che in cantiere siano usati i materiali, prodotti e sistemi previsti nel progetto e nel capitolato d’appalto. Per farlo, dispone i controlli del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione e ne può prevedere altri.
In cantiere il direttore dei lavori deve accertare il rispetto delle norme sulla sostenibilità ambientale. Il direttore dei lavori deve verificare anche il subappalto: in cantiere devono esserci solo imprese autorizzate e che svolgono i lavori concordati dal contratto.
Come funzionano le varianti in corso d’opera?
In caso di varianti, il direttore dei lavori insieme al RUP deve dimostrare due cose: 1) che la variante non è imputabile alla Stazione Appaltante, 2) la variante non era prevedibile quando è stato redatto il progetto. Il direttore dei lavori deve proporre al RUP le modifiche e non può autorizzare varianti che non siano state già autorizzate dal RUP.
Contabilità elettronica e semplificata
Bisogna usare un sistema di contabilità elettronica che garantisca l’autenticità dei dati inseriti. Per i lavori di importo inferiore a 40mila euro si può utilizzare un sistema semplificato.
Conflitto di interessi
Il Direttore dei lavori non può accettare altri incarichi dall’esecutore fino all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
Deve segnalare alla stazione appaltante l’esistenza di eventuali rapporti intercorrenti ed è la SA a decidere se i rapporti possono incidere sull’incarico.
In base all’articolo 42 del Codice Appalti, visto che dovrà svolgere il suo lavoro in modo imparziale, il direttore dei lavori non dovrà avere interessi economici nello svolgimento dei lavori.
(fonte:https://www.ediltecnico.it/)
Il file è scaricabile al seguente link.
28 Febbraio 2018