Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 si applicano a tutti i settori di attività, privati e pubblici. Vengono identificate inoltre le seguenti figure all’interno dell’organizzazione:
- "datore di lavoro": il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero il soggetto che ha la responsabilità dell'organizzazione stessa in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;
- "lavoratore": persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendistato, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore è equiparato:
- il socio lavoratore di cooperativa o di società;
- l'associato in partecipazione;
- il soggetto beneficiario di tirocini informativi e di orientamento;
- ecc.
- “preposto": persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.
Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 prevedono obblighi differenziati in funzione del numero dei lavoratori, computati secondo quanto previsto nella definizione riportata al punto precedente:
Le disposizioni previste nel D.Lgs. 81/2008 prevedono i seguenti obblighi per il datore di lavoro, identificato come riportato al primo punto:
- rimane l’obbligo di valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, ma è possibile produrre un documento di autocertificazione che, comunque, presuppone una precedente valutazione dei rischi, formalizzata in un documento opponibile a terzi;
- è comunque necessario effettuare la valutazione dei rischi di incendio ed adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro ma non è obbligatorio emettere il relativo documento di valutazione;
- non vi è l’obbligo di convocare la riunione periodica della sicurezza.
NOTA: si ricorda che l’eventuale semplificazione risulterà permessa fino al termine previsto dal decreto D.Lgs 81/2008, il 30 giugno 2012.
Sono di seguito sintetizzati i principali obblighi del datore di lavoro per quanto concerne la formazione e informazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il corso deve essere frequentato solo nel caso in cui il Datore di Lavoro intenda svolgere direttamente l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Qualora il RSPP designato non sia il datore di lavoro, la durata del corso non è quella riportata.
Il corso deve essere frequentato dagli addetti al primo soccorso incaricati dal datore di lavoro, nel caso in cui non abbiano mai frequentato un corso di formazione. Il corso si compone di una parte teorica della durata di 8 ore e di una parte pratica della durata di 4 ore.
E’ obbligatorio l’aggiornamento triennale della capacità di intervento pratico nel primo soccorso per gli addetti alla squadra di intervento sanitario.
Il corso deve essere frequentato dagli addetti antincendio incaricati dal datore di lavoro, nel caso in cui non abbiano mai frequentato un corso di formazione. Il corso si compone di una parte teorica della durata di 2 ore e di una parte pratica della durata di 2 ore.
Tutti i lavoratori devono essere formati ed informati sui rischi specifici per la salute e la sicurezza connessi con le attività lavorative svolte. Il testo di legge non specifica una durata minima ma, vista la tipologia di aziende si considera adeguata la durata proposta dell’attività formativa.
In tutte le attività produttive vi è l’obbligo, per il datore di lavoro, di consentire l’elezione, da parte dei lavoratori, del loro rappresentante. Qualora i lavoratori si avvalgano di tale facoltà, il rappresentante eletto dovrà requentare un corso della durata minima di 32 ore.
Il corso è necessario quando, nell’organizzazione, vi siano lavoratori che ricoprono un ruolo di coordinamento e che, pertanto, sono individuati come preposti. In attesa di disposizioni legislative specifiche, la durata è considerata adeguata al soddisfacimento del requisito di legge per la tipologia di aziende.